Diventare Insegnante di Religione Cattolica

L’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche statali in Italia si basa sull’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 28 giugno 2012, recepita nell’ordinamento italiano con D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175 (G.U. del 16 ottobre 2012).

Al numero 4 sono elencati i “Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione”. Riportiamo lo stralcio più significativo:

4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano.

L’insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

Oltre al titolo di studio, l’aspirante insegnante di religione cattolica deve possedere l’idoneità conferita e non revocata dall’Ordinario del luogo (il vescovo) in ottemperanza al can. 804 § 2:

L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

L’arcidiocesi di Pescara-Penne ha un proprio Istituto Superiore di Scienze Religiose che conferisce i titoli di cui al punto 4.2.1 lettera c della summenzionata Intesa (D.P.R. 175/2012) sito in piazza san Cetteo, 2 a Pescara (link al sito dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “G. Toniolo” di Pescara).